Gioger

Statuto

Art.1)  E’  costituita l’Associazione denominata “Gruppo Italiano Oncologia Geriatrica”, di seguito indicata come GIOGer.

Art.2)  L’Associazione ha sede in Genova,  Via  Goffredo Mameli n. civ. 3/1.

La sede potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo.

L’Associazione potrà istituire sedi secon­darie e/o organizzative in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3)  Il GIOGer non ha finalità di lucro e si propone di contribuire all’approfondimento delle tematiche oncologiche nel paziente anziano sia dal punto di vista clinico che sperimentale.

Per raggiungere tale scopo l’Associazione intende:

– creare una struttura scientifica atta a massimizzare l’interscambio di notizie, dati ed informazioni, fra ricercatori e/o gruppi di ricercatori nel campo oncologico e geriatrico;

– promuovere e coordinare trials clinici multicentrici volti ad esplorare aspetti controversi nella diagnosi e cura dei tumori nell’anziano;

– promuovere il collegamento e la cooperazione tra i rappresentanti di discipline diverse, interessati a questo campo di studio, sia singolarmente che attraverso la collaborazione con altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o complementari in Italia e all’Estero, ed in particolare promuovere una stretta cooperazione tra specialisti appartenenti a discipline diverse, in particolare geriatri ed oncologi, nell’ambito di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche integrate;

– agevolare la funzionalità ed il potenziamento degli Enti pubblici eventualmente collegati ai vari gruppi  di ricercatori, attraverso la maggiore professionalità indotta dalla cooperazione ottenuta attraverso la struttura scientifica dell’Associazione, al fine di ottenere una maggiore disponibilità  di dati e migliori risultati degli studi clinici integrati;

– favorire la ricerca e la formazione in campo oncologico e geriatrico, sia attraverso la promozione e l’organizzazione di convegni e manifestazioni su aspetti generali e/o specifici della ricerca stessa, sia attraverso l’attribuzione di borse di studio, riconoscimenti scientifici e provvidenze a studiosi e ricercatori impegnati nel settore, nonchè attraverso l’erogazione di rimborsi spese a studiosi e ricercatori impegnati nel settore, per la partecipazione a congressi, gruppi di studio, corsi di aggiornamento, e simili;

– curare la pubblicazione e la diffusione degli atti dei convegni o manifestazioni promosse, nonchè di eventuali altre opere o pubblicazioni a carattere scientifico e/o divulgativo inerenti tematiche oncologiche nel paziente anziano;

– favorire la diffusione dei più avanzati sistemi di ricerca, diagnosi e cura in campo oncologico e geriatrico.

L’Associazione raccoglierà oblazioni da persone fisiche e da Enti, tanto di diritto pubblico che di diritto privato, per destinarle al perseguimento delle attività sociali indicate nel precedente capoverso.

Allo scopo di meglio conseguire le finalità testè indicate, ed in via del tutto marginale e complementare, l’Associazione potrà anche ricevere quote di iscrizioni a convegni od altre manifestazioni, stipulare contratti di sponsorizzazione e collocazione di spazi espositivi, ed incamerare proventi per la vendita di pubblicazioni.

Nel caso che le strutture organizzative dell’Associazione o comunque gruppi di ricercatori coordinati dalla stessa, siano in un qualsiasi modo in correlazione con uno o più Enti pubblici, nessun onere deve gravare in capo agli Enti  pubblici per le attività associative, anche se rivolte a favore degli Enti stessi, salvo l’eventuale ospitalità dell’Associazione negli spazi resi disponibili dall’Ente, in seguito alla dovuta delibera di accoglimento o ad altro provvedimento equivalente.

L’attività dell’Associazione si svolge nell’ambito della Regione Liguria.

Art.4)  La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga delibe­rata dall’ Assemblea dei Soci.

Art. 5) L’Associazione  è formata da Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo o coloro ai quali successivamente venga attribuita tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari coloro che per la loro particolare qualificazione nel campo geriatrico/oncologico o per particolari benemerenze verso l’Associazione vengono chiamati a far parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari i medici, i biologi e gli altri ricercatori che, ammessi ai sensi dell’art. 14 a seguito di loro richiesta, apportano un contributo di carattere tecnico-scientifico all’Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che, ammessi ai sensi dell’art. 14 a seguito di loro richiesta, pur non apportando contributi di carattere tecnico-scientifico all’Associazione, ne promuovono l’immagine e la ricerca di fondi e contributi.

La partecipazione all’Associazione da parte degli Enti pubblici resta in ogni caso subordinata al perfezionamento dei procedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6) I Soci ordinari e  sostenitori  partecipanti all’Associazione sono tenuti a versare all’Associazione medesima gli eventuali contributi annualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.

Gli Enti pubblici e privati che vorranno versare contributi oblativi all’Associazione al di fuori di quanto previsto dal precedente paragrafo, ne concorderanno le modalità con il Consiglio Direttivo.

Art. 7) Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea dei Soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, Vice Presidente e Segretario;
  3. c) il Comitato di coordinamento scientifico.

Art. 8) L’Assemblea è composta dagli  iscritti  alla Associazione che alla data della convocazione risultino in regola con il pagamento di eventuali contributi o con gli altri obblighi assunti.

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, che deve avvenire con comunicazione scritta indicante gli argomenti all’ordine del giorno, spedita al domicilio degli associati o comunicata via fax almeno sette giorni prima della adunanza.

Qualora l’Assemblea sia chiamata a deliberare su argomenti di competenza di determinare categorie di soci, potranno essere convocati soltanto i soci appartenenti alle categorie interessate.

In mancanza delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci delle categorie occorrenti per le specifiche delibere, e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante delega scritta da conferire ad altro socio.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci deleganti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in sua assenza da uno qualsiasi degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Le competenze dell’Assemblea ed i quorum necessari per le relative delibere sono i seguenti:

– approvazione del bilancio annuale e della eventuale relativa relazione scientifica del Presidente, a maggioranza semplice dei soci presenti;

– determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei soci fondatori presenti;

– nomina del Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei soci fondatori presenti;

– modificazione dello statuto, a maggioranza dei due terzi dei soci fondatori presenti;

– deliberazione di esclusione dei soci, a maggioranza semplice dei soci presenti della medesima categoria di appartenenza;

– deliberazione di scioglimento dell’Associazione, a maggioranza dei due terzi dei soci fondatori ed ordinari; nel caso i soci fondatori ed ordinari presenti non raggiungano il quorum necessario a tale delibera, l’assemblea potrà essere nuovamente convocata, e delibererà a maggioranza dei due terzi dei soci fondatori ed ordinari presenti. L’aggiornamento dell’assemblea può essere previsto già in sede di convocazione.

Art. 9) L’ amministrazione  dell’Associazione   con tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da tre a nove membri eletti dall’assemblea dei soci fra gli iscritti, con scadenza quinquennale. Il numero dei membri sarà determinato di volta in volta dall’assemblea, entro i limiti di cui sopra.

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall’atto costitutivo e/o dallo statuto ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad una o più dei suoi membri tutte o parte delle proprie attribuzioni, specificando in quest’ultimo caso i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con avviso spedito via telefax o per posta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, è valido quando siano presenti almeno due dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità si intende approvata la proposta cui accede il voto del Presidente, altrimenti la proposta si intende respinta. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma, se non è membro eletto dello stesso, non ha diritto di voto.

Art. 10) La Presidenza del Consiglio Direttivo è attribuita ad un membro dello stesso, nominato dal Consiglio Direttivo fino alla scadenza del Consiglio stesso.

La Vice Presidenza del Consiglio Direttivo è attribuita ad un membro dello stesso, ad esclusione del Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio potrà nominare un Segretario anche al di fuori del proprio seno, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

La rappresentanza dell’Associazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente del Consiglio Direttivo per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 9, nei limiti dei poteri così delegati.

Art. 11) Il Comitato di coordinamento scientifico è composto da tutti i membri nominati dal Consiglio Direttivo fra gli iscritti, senza limitazione di numero, ed ha scadenza biennale.

Fra i componenti del Comitato di coordinamento scientifico il Consiglio Direttivo nominerà un Coordinatore scientifico, il quale ha l’incarico di convocare e presiedere le riunioni, che si dovranno tenere con cadenza almeno semestrale, nonchè di collegarsi con il Consiglio Direttivo, alle cui riunioni sarà invitato a partecipare ove non fosse già membro dello stesso.

Il Comitato di coordinamento scientifico ha la funzione di collegamento tra i vari gruppi di ricercatori, la responsabilità scientifica della conduzione degli studi, la facoltà di proporre ed attivare ricerche e studi, nonchè la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo pareri consultivi su questioni inerenti l’attività scientifica dell’Associazione.

Potranno partecipare alle ricerche ed agli studi anche medici, biologi e altri ricercatori non associati al GIOGer, previa insindacabile valutazione delle loro capacità scientifiche effettuata dal Comitato di coordinamento scientifico, che disporrà quindi sulla loro partecipazione.

Il Comitato di coordinamento scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12) Le  riunioni  dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato di coordinamento scientifico potranno tenersi anche al di fuori della sede sociale.

Art. 13) A tutti  i  membri  dell’Associazione,  del Consiglio Direttivo, e del Comitato di coordinamento scientifico, non spetta alcun tipo di emolumento per l’attività svolta, essendo il loro apporto basato sul volontariato. Le spese sostenute dagli stessi nell’ambito delle attività dell’Associazione saranno rimborsate solo se autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi altri all’uopo delegato, e dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.

Le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo si intendono sin da ora autorizzate.

Art. 14) L’ammissione di nuovi membri  dell’Associazione è decisa a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Nello stesso modo è decisa anche l’esclusione per indegnità, inattività ed altre gravi ragioni, salvi i poteri dell’assemblea in merito.

Art. 15) Gli esercizi sociali si chiudono al 31  dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è riunito obbligatoriamente dal Presidente per la messa a punto del bilancio da sottoporre all’Assemblea.

Art. 16) In caso  di scioglimento dell’Associazione, gli eventuali fondi disponibili verranno devoluti ad Enti aventi oggetto analogo a quello dell’Associazione, secondo delibera dell’Assemblea.

Art. 17) Le delibere  dell’Assemblea  dei Soci,  del Consiglio Direttivo,  le deleghe dei poteri e le modifiche dei poteri di rappresentanza verranno fatti constare in uno o più libri regolarmente tenuti.

Le modifiche dello statuto e/o dell’atto costitutivo verranno fatte constare con un verbale dell’Assemblea, ad eccezione della variazione della sede, che potrà essere deliberata come previsto dall’art. 2 del presente statuto.

Art. 18)  Fatte salve le norme di legge e le  previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell’Associazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’eventuale regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

Art. 19) Qualunque  controversia  dovesse  insorgere tra gli Associati e/o tra gli Associati e l’Associazione con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto o di eventuali accordi stipulati dall’Associazione e dagli Associati, verrà rimessa ad un Collegio di tre arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio in arbitrato irrituale.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati, ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di competenza per il luogo ove è la sede dell’Associazione.

Qualora le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti in lite e di ulteriori due arbitri (solo per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale sopraccitato che provvederà anche a stabilire l’arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

Statuto